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Il dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei ci parla dei riposi settimanali. L’intervista di Francesca Travaglini.
D: Ora vi presento il nostro dirigente preferito dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, e le sue “Parole di lavoro”, Pierluigi Rausei, eccolo qui!
R: Bentrovata Francesca, bentrovati ai radioascoltatori!
D: Oggi mi dicevi parliamo di riposi settimanali.
R: Sì, completiamo l’argomento dell’orario di lavoro, abbiamo parlato dei tempi di lavoro parliamo anche dei tempi di riposo, infatti la nostra Costituzione, con l’articolo 36, stabilisce l’irrinunciabilità del riposo settimanale; il riposo settimanale, esattamente come le ferie, rappresentano un diritto assoluto e soggettivo di ogni lavoratrice e di ogni lavoratore. E allora quali sono i vincoli? Anzitutto questa irrinunciabilità significa che il lavoratore e la lavoratrice non possono né patteggiare in termini economici, né rinunciarci in termini di effettivo distacco dall’attività lavorativa. Il legislatore stabilisce che il riposo settimanale abbia una periodicità e che debba cadere ogni 7 giorni di lavoro e nell’ambito della settimana lavorativa, il riposo settimanale, deve cumularsi in 24 ore consecutive: dalla mezzanotte fino alla mezzanotte del giorno successivo, con una cumulabilità obbligatoria con il riposo giornaliero: quelle 11 ore di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, il tema, allora, delle 35 ore di riposo che ogni settimana il decreto 66 del 2003 stabilisce come obbligatoria, ma in realtà per andare incontro alle esigenze di lavoratrici, lavoratori e imprese, la legge stabilisce anche molte deroghe, perché l’altro principio che governa, oltre alla periodicità, quindi ogni sette giorni, la consecutività di 24 ore consecutive più le 11 di riposo settimanale, c’è un terzo principio che è la cadenza normalmente nella giornata di domenica. Ora riposo settimanale domenicale sarebbe quindi la ordinarietà della disciplina; nelle regole quotidiane molti settori, a partire dal trasporto, a partire dal commercio, hanno una disciplina diversa, perché in realtà il legislatore consente alla contrattazione collettiva di stabilire regole di tutela specifiche legate al buon andamento dell’impresa, nel rispetto della irrinunciabilità del riposo. E allora che cosa accade in concreto? Anzitutto che il datore di lavoro deve dimostrare agli organi di controllo e a ogni singolo lavoratore, di aver consentito il riposo in una media di 14 giorni e cioè io, andando indietro come lavoratore dal mio ultimo riposo, per 13 giorni, devo aver verificato due riposi, non è detto che sia necessariamente al settimo giorno dopo i 6 giorni lavorativi, può essere anche interposto, l’importante è che io verifichi nel mio tempo lavoro del mese di riferimento, del quadrimestre o dell’anno di riferimento in base al contratto collettivo, che nei 14 giorni dall’ultimo riposo, ho riposato almeno un’altra volta, se questo riposo non c’è stato è stato violato un diritto del lavoratore, o c’è una deroga, una deroga che è stabilita dalla contrattazione collettiva che è legata allo svolgimento del lavoro a turni, che è legato allo svolgimento del lavoro domenicale, che è legato ad attività legate a particolari esigenze produttive di macchine ad alta combustione, di macchine a ciclo continuo, di esigenze commerciali di altri gruppi di grande distribuzione. E allora che cosa accade se si lavora nel giorno di riposo? Beh, anzitutto se si lavora nel giorno di riposo occorre che il riposo venga recuperato e quindi occorre un giorno di riposo compensativo, che compensa il lavoro, ma non basta, perché il datore di lavoro dovrà riconoscere le maggiorazioni, quindi una maggior retribuzione rispetto a quella ordinaria, proprio per aver chiesto al lavoratore uno sforzo in più, perché il riposo settimanale in realtà coincide con quella esigenza di recupero psicofisico che la costituzione appunto sancisce come tutela assoluta, anche in forma di prevenzione poiché quando si è troppo stanchi perché non si è riposati e si è lavorato, si va in incontro ad un abbassamento dei livelli di attenzione che possono comportare anche gravi infortuni sul lavoro, come le cronache tutti i giorni ci dicono. Quindi questa attenzione è legata a una maggior retribuzione, a un riposo assicurato e a delle tutele aggiunte, per cui in alcuni contratti collettivi, quando al lavoratore è chiesto di lavorare in giornata domenicale, o di non riposare in quel giorno ma riposare in un giorno successivo, si agganciano magari dei preposti dei lavoratori o delle lavoratrici che si dedicano affinché le condizioni di sicurezza siano sempre mantenute soprattutto nei turni notturni e non soltanto in quelli diurni. Infine cosa accade se il datore di lavoro non rispetta queste tutele in termini di riposo effettivo, in termini di periodicità, in termini di cumulabilità con riposo giornaliero in termini di lavoro domenicale. Beh succede che c’è un apparato sanzionatorio molto rigido, che va da 240 € per le ipotesi più semplici ma fino a 12.000 € per i riposi più impegnativi che evidentemente l’ispettorato nazionale del lavoro e gli organi di controllo sono chiamati ad applicare, quindi le lavoratrici e lavoratori hanno diritto irrinunciabile al riposo settimanale, abbiano cura di verificare se è rispettato quello che la legge e il contratto collettivo prevede.
D: Grazie mille allora, avremo anche questa accortezza. Il dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro e le sue parole di lavoro Pierluigi Rausei tornano martedì prossimo. Grazie ancora.