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Cosa succede quando ci si ammala durante un rapporto di lavoro: quali tutele? Quali diritti? Con il dirigente ddll’ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei nella rubrica “Parole di lavoro” parliamo di malattia. L’intervista di Francesca Travaglini.
D: Nella rubrica parole di lavoro torniamo a dare il ben ritrovato al dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro, Pierluigi Rausei, con lui parliamo di malattia, cioè cosa succede quando ci si ammala durante un rapporto di lavoro, quali tutele, quali diritti?
R: Eccoci qua bentrovata Francesca e bentrovati radio ascoltatori, oggi parliamo di malattia e cioè ci chiediamo cosa accade quando un lavoratore o una lavoratrice vanno in malattia e si ammalano, la Costituzione protegge il lavoratore e la lavoratrice e vieta al datore di lavoro la possibilità di licenziare il lavoratore o la lavoratrice di malattia per un determinato arco temporale, che è detto periodo di conservazione obbligatoria o periodo di comporto, la cui durata è stabilita dai contratti collettivi ordinariamente intorno ai 180 giorni in ragione di anno solare, poi che si contano come singolo evento di malattia o come prosecuzione di malattia l’evento che viene tutelato è l’assenza del lavoratore, cioè il fatto che il lavoratore non presta l’attività lavorativa, è una eccezione alle regole del rapporto di lavoro che vede il lavoratore svolgere la sua prestazione lavorativa, il datore di lavoro pagare la retribuzione, in questo caso una retribuzione o meglio un’indennità sostitutiva della retribuzione per la malattia viene versata al lavoratore per l’assenza, che è tutelata ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione e in base all’articolo 2110 del codice civile, ma quale obbligo ha il lavoratore per fruire di questo diritto assoluto, obbligo di comunicare immediatamente al datore di lavoro la sua assenza, cioè di essere malato, non deve ovviamente per ragione anche di tutela della privacy e dei dati personali dire qual è la diagnosi, quali sono le condizioni di salute, ma deve dire che è impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa e quindi a presentarsi al lavoro in questa circostanza, il datore di lavoro attiva la tutela e quindi attiva l’assenza giustificata del lavoratore, secondo obbligo del lavoratore è quello di comunicare al datore di lavoro il protocollo dell’attestato di malattia, perché si farà visitare da un medico curante che è mediante un portale digitale messo a disposizione dal servizio sanitario nazionale dall’INPS potrà comunicare all’inps, la certificazione riguardante l’attestazione della malattia e quindi il fatto che il lavoratore per un determinato arco temporale è assente, giustificatrici il tempo di assenza e la certificazione di malattia, che contiene invece, anche la diagnosi e cioè la malattia identificata, lo Stato morboso e le terapie farmacologiche e mediche che il medico ritiene necessare per la guarigione, a questo punto il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuire, ha l’obbligo di attivare le tutele retributive e contributive legate all’assenza per malattia di considerare il lavoratore non licenziabile per tutta la durata del periodo di comporto e di poter verificare, però questo è un suo diritto, se il lavoratore è effettivamente malato e se è effettivamente assente per malattia, molta giurisprudenza si è formata su questo, molti casi ai noi di lavoratori e lavoratrici che magari sono partiti per battute di caccia all’estero oppure per situazione di vacanza o per seconde attività lavorative, bene l’assenza se non è giustificata effettivamente dalla malattia, non è soltanto una evidente lesione del rapporto nei confronti dell’Istituto previdenziale che paga la malattia in alcuni casi, la paga direttamente l’inps, molto spesso la anticipa direttamente il datore di lavoro, i primi tre giorni mediamente in quasi tutti i comparti non sono tutelati, si parla di periodo di carenza dal quarto giorno, c’è un pagamento che arriva in quasi tutti i contratti collettivi al 100% della retribuzione su un calcolo basato sulla retribuzione media globale ma con un dato importante che il lavoratore deve farsi trovare nel periodo della prognosi per tutto il dato nel luogo che ha indicato al datore di lavoro, come luogo di convalescenza, ha delle fasce orarie obbligatorie di presenza che sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se il lavoratore non si fa trovare, ovviamente non solo perde l’indennità retributiva sostitutiva della retribuzione, ma ha anche un procedimento disciplinare, che nei casi più gravi, fra i quali quelli che vi citavo poco fa, porta anche al licenziamento.
D: Grazie al dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei per averci parlato di questa tematica molto molto importante.